|
SENATO DELLA REPUBBLICA
13 LEGISLATURA
d'iniziativa del senatore LAURO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1998 Interventi straordinari per il litorale dell'area flegrea, domizia e delle isole di Ischia e Procida |
| ONOREVOLI SENATORI. - Lo spirito che ci ha animato nel
predisporre questo disegno di legge, che prevede interventi straordinari per il litorale
flegreo, domizio e delle isole di Ischia e Procida, é quello di chi ha assistito,
attonito, allo scempio delle nostre coste e dell'ambiente circostante del nostro
territorio. Crediamo che il reale segnale del cambiamento nel nostro Paese debba essere dato dalla "rinnovata" attenzione che gli riserviamo, un'attenzione in grado di coniugare valorizzazione e sviluppo del territorio e sua salvaguardia. Questa iniziativa é "figlia" di tale tentativo: uno sviluppo sostenibile capace di attivare l'occupazione, senza pesare economicamente sulla collettività, con programmi di riqualificazione ambientale. Questi interventi straordinari assumono un interesse non solo locale, ma anche nazionale per la posizione geografica in cui si trovano le aree interessate. Le ipotesi di sviluppo dell'occupazione e di riqualificazione ambientale non prevedono interventi economici pubblici ma la realizzazione di un programma di interventi con il concorso dell'iniziativa privata e dell'istituto della convenzione: meccanismi già utilizzati in altre aree con ottimi risultati, ma soprattutto gli unici in grado, a causa delle difficoltà finanziarie degli enti locali, di realizzare un complessivo progetto di sviluppo economico e sociale e di rilancio occupazionale nel settore del turismo, attraverso la creazione di un polo turistico per la valorizzazione del patrimonio ambientale mediante interventi di disinquinamento del golfo di Napoli, a fronte di un risanamento territoriale e urbanistico ormai inprorogabile. Un progetto che sarà in grado di produrre un meccanismo di sviluppo occupazionale di significativa portata e, a costo zero per la collettività, di riqualificazione ambientale, con innegabili benefici per una vivibilità oggi precaria, in un'ottica di sviluppo sostenibile per il territorio.
|
| DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Finalità) 1. Finalità della presente legge é la realizzazione di interventi straordinari per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale flegreo, domizio e delle isole di Ischia e Procida, in considerazione della collocazione strategica di tale territorio come naturale sbocco al mare dell'area napoletana ed importante snodo internazionale di traffico marittimo, nonché della sua connotazione come zona di interesse ambientale ed archeologico. |
| Art. 2.
(Programma di
interventi)
1. Per l'attuazione delle
finalità della presente legge, l'Ente per la promozione e lo sviluppo del litorale
flegreo, domizio e delle isole di Ischia e Procida, di cui all'articolo 5, é autorizzato
a redigere un apposito programma di riqualificazione turistica e ambientale e di rilancio
economico-sociale, inteso alla realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) creazione di un polo
turistico mediante la realizzazione delle necessarie opere ed infrastrutture, finalizzate
all'incremento della fruibilità turistica del territorio e del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi connessi, in particolare attraverso i seguenti interventi: 1) sviluppo di infrastrutture alberghiere; 2) adeguamento della viabilità; 3) riqualificazione e valorizzazione dei porti ed approdi turistici e realizzazione delle necessarie attrezzature; 4) potenziamento dei servizi connessi all'attività turistica, con particolare riferimento alle aree di parcheggio, agli stabilimenti balneari, agli esercizi di ristorazione ed agli impianti sportivi e per il tempo libero; 5) incentivi per la diffusione e la valorizzazione delle attività collegate al turismo; 6) incremento dell'attività di propaganda ed informazione per una migliore conoscenza della realtà territoriale dei comuni riguardo agli elementi di maggiore interesse turistico; 7) istituzione di una casa di gioco; 8) costruzione di impianti termali; b) riqualificazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico ed archeologico, al fine di perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) risanamento, disinquinamento e prevenzione dell'inquinamento del golfo di Napoli e adeguato funzionamento del depuratore di Cuma; 2) potenziamento e tutela delle zone destinate a verde pubblico e delle zone di interesse naturale, nonché realizzazione di opere di arredo territoriale; 3) contenimento dei fenomeni di inquinamento marino; conservazione e difesa del fronte a mare e del litorale; 4) individuazione, recupero e salvaguardia dei siti archeologici e realizzazione di progetti per la loro fruibilità e per la creazione di parchi e circuiti archeologici e di archeodromi; 5) programmazione ed esecuzione di campagne di scavi archeologici, con esame dei vincoli imposti al fine di verificarne la congruità nella estensione territoriale e proporne una eventuale revisione; c) realizzazione di un complessivo progetto di sviluppo economico e sociale e di rilancio occupazionale da conseguire, tra l'altro, mediante i seguenti interventi: 1) sviluppo dell'itticoltura; 2) sostegno e qualificazione dell'agricoltura e della pesca; 3) sostegno ed incentivi all'attività cantieristica; 4) recupero e risanamento territoriale ed urbanistico, con realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con priorità per le opere a rete quali le fognature, gli impianti idrici e per l'energia elettrica ed il gas, nonché per l'edilizia scolastica e sociale; 5) creazione, potenziamento ed arredo di moderne stazioni per passeggeri a servizio del traffico marittimo, prevedendo altresí l'istituzione di una "metropolitana del mare". |
| Art. 3.
(Accordi di
programma)
1. Per la definizione e
la realizzazione del programma di interventi di cui all'articolo 2, i sindaci dei comuni
interessati possono promuovere la conclusione di accordi di programma con i soggetti
interessati, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni. L'approvazione del programma costituisce comunque variante agli strumenti
urbanistici ed ai piani regionali. |
| Art. 4.
(Convenzioni per
la realizzazione degli interventi - Assegnazione di fondi) 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge i comuni interessati si avvalgono di convenzioni con soggetti privati al fine di consentire la realizzazione delle opere senza alcun onere a carico dei comuni stessi. |
| Art. 5.
(Ente per la
promozione e lo sviluppo del litorale flegreo, domizio e delle isole di Ischia e Procida)
1. É istituito l'Ente
per la promozione e lo sviluppo del litorale flegreo, domizio e delle isole di Ischia e
Procida, al quale possono aderire soggetti sia pubblici sia privati, organizzazioni
economiche e sociali, istituti culturali, istituti bancari, imprese e società, nei modi e
nei termini indicati dallo statuto dell'Ente stesso. L'Ente ha il compito di svolgere
attività di studio, di armonizzazione e di aggiornamento di tutti i dati concernenti gli
interventi di cui all'articolo 1. 2. La composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono definiti con legge della regione Campania. |
| Art. 6.
(Incremento
occupazionale)
1. Per l'esecuzione degli
interventi connessi agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 2, i soggetti
responsabili dei lavori in virtú delle convenzioni stipulate con i comuni ai sensi
dell'articolo 4 devono avvalersi, anche mediante contratti a termine, di lavoratori
avviati dalle locali agenzie per l'impiego residenti nei comuni medesimi. Tali lavoratori
devono risultare in una percentuale minima dell'80 per cento rispetto al numero totale
degli addetti all'esecuzione delle opere stesse. |
| Art. 7.
(Concessioni
demaniali marittime)
1. In deroga alle vigenti
norme in materia, le concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, nell'ambito dei
comuni interessati, per l'esercizio delle attività previste dal comma 1 dell'articolo 01
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, possono avere durata non inferiore a quindici anni, a condizione
che il concessionario si impegni, all'atto della concessione, alla realizzazione di piani
di riqualificazione delle aree rientranti nel demanio stesso, con obiettivi determinati
dal comune medesimo. |
| Art. 8.
(Istituzione di
facoltà universitarie e di corsi di laurea) 1. Al fine di formare professionalmente soggetti che possono essere impiegati negli interventi volti a realizzare le finalità di cui alla presente legge, sono istituiti, presso l'università di Napoli, con sedi decentrate da individuare previa intesa con ciascun comune interessato: a) un corso di laurea in ingegneria del mare, nell'ambito della facoltà di scienze biologiche; b) un corso di laurea finalizzato alla tutela del benessere e della salute. 2. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alle nuove strutture universitarie decentrate, di cui al comma 1, si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce le modalità per l'attivazione delle strutture universitarie di cui al comma 1. 4. Nell'ambito delle strutture universitarie decentrate di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con consulenti scientifici e con altri istituti universitari e di ricerca, possono essere promossi studi ed attività di ricerca, nonché corsi di formazione e di aggiornamento, ed istituiti laboratori sperimentali, finalizzati agli interventi di cui alla presente legge. |
| Art. 9.
(Istituzione di un Centro
internazionale 1. Al fine di diffondere la conoscenza della civilizzazione antica nei Campi flegrei, il Ministro per i beni culturali ed ambientali istituisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Centro internazionale di studi per i giovani europei sull'area flegrea, definendone il programma didattico e culturale e dotandolo di adeguate strutture. Tale centro puó essere gestito dal Ministero per i beni culturali e ambientali anche per mezzo di convenzioni con associazioni scientifiche, culturali e religiose. |